In vigore da lunedì gli obblighi di condotta per i proprietari e i detentori di cani

Lunedì prossimo, 22 aprile, partiranno i controlli a tappeto degli uomini della Polizia Municipale che dovranno verificare il rispetto, da parte dei cittadini, dell’ordinanza emanata dal sindaco Sergio Abramo per contrastare il fenomeno, intollerabile e incivile, delle strade e dei marciapiedi lastricati dagli escrementi degli animali.

È stato deciso di avviare le verifiche con qualche giorno di ritardo rispetto all’emanazione dell’ordinanza, in modo da consentire ai cittadini di acquisire al meglio la nuova regolamentazione che, fra le altre cose, impone l’uso di paletta e sacchetto per gli escrementi. Le sanzioni comminate ai trasgressori potranno variare fra i 25 e i 500 euro.

Ricordiamo che l’ordinanza emessa ha come oggetto la “Salvaguardia delle aree pubbliche e tutela dell’incolumità pubblica. Obblighi di condotta per i proprietari e i detentori di cani”. Nel testo, stilato in collaborazione dal Comando dei Vigili Urbani e dal settore Igiene ambientale di palazzo De Nobili, si parte dalle “reiterate segnalazioni pervenute in materia di abbandono delle deiezioni solide canine sul suolo pubblico ed in particolare sui marciapiedi destinati alla circolazione pedonale, sui prati e nelle aiuole dei giardini e parchi pubblici, destinati alla ricreazione e allo svago”, e sono inserite precise norme mirate alla tutela della salute e dell’incolumità dei cittadini all’interno dei parchi pubblici, con particolare riguardo alle aree giochi per i bambini. Le zone della città che finiranno sotto la lente della Polizia Municipale saranno il centro storico, Bellavista, i giardini di San Leonardo, il lungomare e, ovviamente, tutti i parchi comunali.

L’ordinanza è stata trasmessa alla Questura, al Comando Provinciale Carabinieri, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza, al Compartimento della Polizia Stradale, al Comando della Polizia Provinciale. Ognuna di queste forze potrà, autonomamente, intervenire, chiedendo ai conduttori dei cani di esibire paletta e sacchetto.

Nel provvedimento si precisa “che la presenza di escrementi dei cani comporta seri rischi per la salute e l’igiene della popolazione, con particolare riferimento alle fasce più esposte, quali i bambini, oltre a provocare un degrado del territorio comunale” e che “tale comportamento da parte dei conduttori di cani è causa di non poco disagio per i cittadini, per l’evidente assenza del dovere civico di provvedere alla raccolta degli escrementi con mezzi adatti al loro smaltimento”.

 

Gli obblighi previsti:

“E’ fatto obbligo a tutti i proprietari e conduttori di cani, nell’accompagnamento degli stessi su aree e strade pubbliche o aperte al pubblico:

  1. 1.              di avere sempre con sé un sacchetto o apposita paletta o altra idonea attrezzatura per l’eventuale raccolta delle deiezioni canine, tale attrezzatura dovrà essere esibita su richiesta degli organi di vigilanza;
  2. 2.             di provvedere alla immediata e totale rimozione delle defecazioni facendo uso della suddetta attrezzatura;
  3. 3.          di depositare quindi le feci in idonei involucri o sacchetti richiudibili, comunque impermeabili ai liquidi, e di smaltirle nei cassonetti adibiti alla raccolta dei rifiuti urbani indifferenziati. Il personale di vigilanza è tenuto ad accertare che gli accompagnatori degli animali dimostrino il possesso in loco dell’attrezzatura suddetta

 

E’ fatto altresì obbligo ai proprietari e ai conduttori di cani, quando si trovano in luogo pubblico o aperto al pubblico:

  1. 4.              di condurre i cani al guinzaglio ad una misura non superiore a mt. 1.50;
  2. 5.             di portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane di indole aggressiva in caso di rischio per l’incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti ai sensi dell’Ordinanza del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali in data 3/3/2009 riportata in narrativa, che si intende integralmente richiamata;
  3. 6.             di utilizzare il guinzaglio e, ove sia necessario, anche la apposita museruola qualora gli animali possano determinare pericolo, danni o disturbo;
  4. 7.             nei giardini/ville/parchi pubblici e nelle aree attrezzate per il gioco dei bambini, i cani possono essere introdotti solo con guinzaglio corto;
  5. 8.             di non affidare i cani a persone che per età o condizione fisica siano incapaci di garantire idonea custodia dell’animale stesso, il proprietario o detentore dell’animale é comunque responsabile di ogni azione del cane da lui condotto.

 

Fatta salva l’applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dalle norme in vigore, la violazione dell’ordinanza comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00 ai sensi dell’art. 7 bis comma 1-bis del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 e successive modificazioni, con facoltà di estinguere l’illecito mediante il pagamento in misura ridotta della somma di € 50,00 (pari al doppio del minimo edittale) oltre le eventuali spese di procedimento, ai sensi dell’art. 16 comma 1° della Legge 689/81.

Autore

Redazione

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