Intervistiamo

Caos acqua potabile e mancati avvisi: il Codacons diffida

Scritto da Redazione

Istanza presentata a Comune, Prefetto e Arpacal

Il sottoscritto Francesco Di Liieto, quale vice Presidente nazionale del Codacons – Coordinamento di Associazioni per la Tutela dell’Ambiente e dei Diritti di Utenti e Consumatori, elettivamente domiciliato presso la Sede regionale del Codacons, in Catanzaro al Corso Mazzini nr.174, nell’interesse dei Cittadini del Comune di Catanzaro, residenti nelle zone oggetto dell’ordinanza sindacale di non potabilità; 
PREMESSO
che l’acqua è un bene essenziale ed insostituibile per la vita e pertanto la disponibilità e l’accesso all’acqua potabile per il soddisfacimento dei bisogni collettivi costituiscono un diritto inviolabile dell’uomo, un diritto universale, indivisibile che si può annoverare tra quelli di cui all’art. 2 della Carta Costituzionale; 
Che l’emissione dell’ordinanza si è resa necessaria per tutelare la salute pubblica, atteso la nocività dell’acqua somministrata ai Cittadini;
Che l’art. 101 del D. L.vo nr. 206/2005 sancisce che “Il rapporto di utenza deve svolgersi nel rispetto di standard di qualità predeterminati e adeguatamente resi pubblici”; 
Che detto principio risulta violato dalle limitazioni d’uso imposte dall’Amministrazione comunale, e che ciò comporta la riduzione del valore effettivo della somministrazione, venendo a mancare un criterio fondante del servizio; 
Che il citato D.L.vo nr. 206/2005, all’art 130 prevede che il fornitore “è responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene”, stabilendo che “In caso di difetto di conformità, il consumatore ha diritto … ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto…”;

Il regime di monopolio di fatto nel quale viene reso il servizio idrico rende impossibile procedere alla risoluzione di diritto del contratto nonché al cambio di gestore; 
Per quanto sopra premesso, i sottoscritti Cittadini, ai sensi e per gli effetti dell’art.1454 codice civile, 
D I F F I D A N O 
le Autorità in indirizzo, ognuna per le proprie competenze, ad adempiere all’obbligazione contrattuale nei confronti dei Cittadini, tutti, ponendo in essere, entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della presente, quanto necessario al fine di garantire, con continuità, l’erogazione di acqua potabile alle utenze attualmente interessate dalla limitazione d’uso di cui all’ordinanza Sindacale emarginata in oggetto ed all’intero territorio comunale;
Significando che il mancato adempimento costituirà fonte di responsabilità che, l’assenza di positivo riscontro, entro i termini suindicati, sarà segnalata alle competenti autorità giudiziarie; 
C H I E D O N O 
in ogni caso, per tutte le utenze la riduzione delle bollette inerenti la fornitura idrica per i periodi di non potabilità, nella misura del 75%; 
per le utenze commerciali operanti nel settore alimentare lo scorporo da detto canone, dietro presentazione di fattura, del costo sostenuto per l’installazione dell’obbligatorio impianto di potabilizzazione ovvero per l’acquisto di acqua ovvero per l’approvvigionamento mediante autobotti; 
R I S E R V A N O 
in caso di mancato o negativo riscontro alla sopradetta istanza, di adire le autorità giudiziarie competenti per ottenere quanto richiesto 
I N V I T A N O 
il Prefetto di Catanzaro a voler prendere atto di tale situazione, dell’assoluta assenza di informazione ai Cittadini e, conseguentemente, di porre in essere ogni azione in proprio potere affinché venga riconosciuto il diritto di cui in narrativa. 
In urgente attesa.

Autore

Redazione

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