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DEFERIMENTI, CATANZARO LA B NON E’ A RISCHIO

Accusato Pasquale Logiudice per tentato illecito, la società per responsabilità oggettiva: il procuratore potrebbe chiedere al massimo una penalizzazione di qualche punto da scontare nel prossimo campionato. I giocatori a rischio squalifica. La B parte il 12 settembre, ma la C dovrebbe iniziare prima

Il Catanzaro è stato deferito per responsabilità oggettiva, per una vicenda oscura visto che si tratta della partita di Chieti e che la società abruzzese è stata sì deferita, ma per la partita con il Benevento. Insomma, l’accusa sembra debole e in ogni caso non essendoci il coinvolgimento diretto della società, il Catanzaro non rischia di perdere la B, ma al massimo una penalizzazione di qualche punto. Del resto sembra questo l’orientamento generale della Procura poiché solo il Modena è stato accusato di resposabilità diretta. Ma gli emiliani essendo stati retrocessi sul campo potrebbero essere puniti solo con una pesante penalizzazione nel prossimo campionato di B. Tutte le altre società (comprese Siena e Chievo che hanno implicati anche dirigenti e allenatori, ma pure Sampdoria, Benevento, Chieti, Palmese, Melfi e Fermana) non hanno incubi da retrocessione. Per il campionato la Lega ha scelto di far slittare la serie B al 12, ma solo per una questione di correttezza. Tanto è vero che la serie C ha carta bianca per la data d’inizio (molto probabilmente il 5 settembre). I giocatori, invece, rischiano una squalifica fino a sei mesi. Ci sono Marasco e Bettarini, ma anche
Del Neri, Papadopulo, il presidente e il ds del Modena Romano
Amadei e Doriano Tosi, il ds del Siena Nelso Ricci, quello del
Chievo Giovanni Sartori, e il ‘grande pentito’ salvatore
Ambrosino tra i tesserati deferiti dalla Procura Federale
nell’ambito dello scandalo calcioscommesse. Il Procuratore
Federale Emidio Frascione, sulla base degli accertamenti svolti
dall’Ufficio Indagini in ordine a presunti illeciti sportivi e
scommesse da parte di tesserati F.I.G.C., A seguito di
procedimenti penali promossi dalla Procura della Repubblica
presso i Tribunali di Napoli e Ancona, che hanno consentito
l’acquisizione di documentazione in armonia con la legge n.401
del 1989 ( interventi nel settore del calcio e delle scommesse),
risalente al maggio 2004 (intercettazioni telefoniche,
perquisizioni, interrogatori, etc.), Ha deferito:

A) per illecito sportivo (compimento di atti diretti ad alterare
il risultato di alcune gare) i signori:
I. Nelso RICCI e Giovanni SARTORI, direttori sportivi,
rispettivamente, delle societá SIENA e CHIEVO, per la gara
CHIEVO–SIENA del 21 maggio 2004, terminata 1 – 1 (art. 6, comma
1), nonchè le societá SIENA e CHIEVO per responsabilitá
oggettiva (art. 6, commi 2 e 4, e art. 2, commi 3 e 4, del Codice
di Giustizia Sportiva);
II. Romano AMADEI, Doriano TOSI e Antonio MARASCO, rispettivamente
presidente, direttore sportivo e calciatore del MODENA per la
gara CHIEVO–MODENA del 2 maggio 2004, terminata 2-0; per
responsabilitá diretta e oggettiva è stata deferita la societá
MODENA;
III. Antonio MARASCO e Stefano BETTARINI, all’epoca dei fatti
calciatori, rispettivamente, del MODENA e della SAMPDORIA per la
gara MODENA–SAMPDORIA del 25 aprile 2004, terminata 1-0, e per
responsabilitá oggettiva il MODENA e la SAMPDORIA;
IV. Pasquale LOGIUDICE, tesserato con il CATANZARO, per la gara
CHIETI–CATANZARO del 16 maggio 2004, terminata 1–2 e, per
responsabilitá
oggettiva, il CATANZARO; per gli stessi motivi è stato deferito,
altresì, il calciatore Salvatore AMBROSINO, del GROSSETO, e la
stessa societá toscana per responsabilitá oggettiva;
V. Fabio Carmine Luca DE SANZO, tesserato con la societá PALMESE
per la
gara PALMESE – MELFI del 18 aprile 2004, terminata 2 – 3; per
responsabilitá oggettiva è stata deferita la PALMESE, mentre la
societá MELFI è stata deferita per responsabilitá presunta
(art. 9, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva);
VI. Antonio PASSALACQUA, tesserato con la societá SCALEA 1912
per la gara SCALEA 1912 – VALLATA BAGALADI del 18 aprile 2004,
terminata 1 – 3,
nonchè, per responsabilitá oggettiva, la societá SCALEA 1912;
mentre la
societá VALLATA BAGALADI è stata deferita per responsabilitá
presunta (art. 9, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva);
VII. Alberto NOCERINO e Gianni CALIFANO , calciatori,
rispettivamente, della societá BENEVENTO e CHIETI per la gara
CHIETI – BENEVENTO del 4 aprile 2004, terminata 2- 0; per
responsabilitá oggettiva sono state deferite le societá
BENEVENTO e CHIETI;
VIII. Gianni CALIFANO, calciatore del CHIETI, per la gara FERMANA
–CHIETI del 9 maggio 2004, terminata 2 – 1, e per responsabilitá
oggettiva la societá CHIETI;
IX. Salvatore AMBROSINO, giocatore del GROSSETO, per le gare
CHIETI –
CATANZARO del 16 maggio 2004, terminata 1 – 2, e PALMESE – MELFI
del 18
aprile 2004, terminata 2 – 3, e per responsabilitá oggettiva la
societá U.S. GROSSETO.

B) Per non aver informato, senza indugio, i competenti organi
della F.I.G.C. Di fatti attinenti allo svolgimento delle gare
(art. 6, comma 7, del Codice di Giustizia Sportiva):
– Luigi DEL NERI, all’epoca allenatore del CHIEVO (gara
CHIEVO-SIENA del 21/03/04);
– Ermanno PIERONI e Massimo LONDROSI, rispettivamente, giá
presidente e
direttore sportivo dell’ANCONA (gare ANCONA – CHIEVO del 25
aprile 2004 e ANCONA- EMPOLI del 9 maggio 2004) e Giovanni
GALEONE e Maurizio
TROMBETTA, allenatori dell’ANCONA (gara ANCONA–CHIEVO del 25
aprile
2004);
– Giuseppe PAPADOPULO , Nelso RICCI, Stefano OSTI e Enrico ZANCHI,
rispettivamente, allenatore all’epoca dei fatti, direttore
sportivo, dirigente e coordinatore ufficio stampa, del SIENA
(gara LECCE–SIENA del 7 marzo 2004);
– Italo FARINELLA, tesserato per la societá SCALEA (gara
SCALEA–VALLATA BAGALADI del 18 aprile 2004);
– Salvatore AMBROSINO, calciatore del GROSSETO (gare
FERMANA–CHIETI
del maggio 2004, SCALEA 1912–VALLATABAGALADI del 18 aprile 2004 e
CHIETI–SPORTING BENEVENTO del 4 aprile 2004).
Tutte le societá cui appartengono i suindicati soggetti, che
hanno omesso di informare senza indugio su fatti, a loro
conoscenza, sono state deferite per responsabilitá diretta e/o
oggettiva.

C) Per violazione, in relazione ad una o più gare, dei principi
di lealtá, correttezza e probitá e/o del divieto di scommesse
(artt. 1 e 5 del Codice di Giustizia Sportiva), i signori:
– Giuseppe ALESSI (calciatore tesserato SPEZIA);
– Salvatore AMBROSINO (calciatore, all’epoca dei fatti, tesserato
del
GROSSETO), presente in tutti gli atti dell’inchiesta e che durante
l’interrogatorio ha ammesso di essere un assiduo scommettitore;
– Vincenzo BEVO (calciatore tesserato dell’IGEA VIRTUS
BARCELLONA);
– Maurizio CACCAVALE, (calciatore tesserato del PESCARA);
– Gianni CALIFANO (calciatore tesserato del CHIETI);
– Firmino ELIA (calciatore tesserato della REGGIANA);
– Fabrizio FERRIGNO, Luca GENTILI e Ivano PASTORE (calciatori
tesserati
del CATANZARO)
– Alfredo FIMIANO (calciatore tesserato del CALCIO COMO);
– Luis LANDINI (calciatore tesserato del SASSUOLO CALCIO);
– Alberto NOCERINO (calciatore tesserato del BENEVENTO);
– Generoso ROSSI, Roberto D’AVERSA e Nicola VENTOLA (calciatori
tesserati all’epoca dei fatti con il SIENA);

Autore

Redazione

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