Intervistiamo

Scalzo: “Sentenza Tar una pietra miliare”

Scritto da Redazione
La nota stampa dopo il deposito integrale del verdetto del Trununale Amministrativo della Calabria

La smettano, ora, Tallini ed Abramo di continuare a propinare alla città e agli elettori la teoria, tutta e solo loro, secondo cui le irregolarità riscontrate nei seggi sarebbero solo formali. Ciò è stato smentito stamattina dal TAR che ha depositato la sentenza integrale, completa delle motivazioni. Non di irregolarità formali si è trattato, bensì di irregolarità invalidanti che hanno viziato il voto. Ma il TAR, non si è fermato qui, ed ha pure precisato che la tesi, su cui sta lavorando la procura, della “scheda ballerina” non è una teoria/fantasma ma costituisce una tesi reale che “prende corpo” al punto che il TAR ha trasmesso il fascicolo alla Procura della Repubblica. Più precisamente il TAR ha affermato che “ … i vizi denunziati con i ricorsi all’esame non concretano mere irregolarità di ordine formale, ma vizi sostanziali invalidanti, anche a prescindere dalla sussistenza di elementi di prova in ordine all’eventuale manomissione delle schede autenticate di cui sia persa traccia nella definitiva verbalizzazione, in virtù del mero pericolo di alterazione dei risultati elettorali che le denunziate illegittimità sono idonee a comportare (pagg.35 e 36 sentenza) …quanto precede vale a dare corpo all’ipotesi ricostruttiva delineata con l’impugnativa in esame, e cioè che la mancanza di schede autenticate e non utilizzate costituisca sintomo di grave illegittimità delle operazioni elettorali, potendo essa dar luogo al c.d. sistema della ‘scheda ballerina’, sistema fraudolento consistente nel far uscire dal seggio una scheda vidimata non votata per essere utilizzata al posto della scheda consegnata all’elettore nel seggio (pag. 36 della sentenza)”. Il TAR, in ordine alla sezione N. 85, ha pure detto: “Rimane però da spiegare perché mai si sia dato luogo alla doppia annotazione di questi elettori, perché se un’’episodicità del fenomeno avrebbe potuto ricondurlo nei fisiologici limiti di un errore compilativo, la reiterazione dell’annotazione lascia davvero perplessi e non sopisce l’ipotesi di una scorretta, se non illecita, espressione del voto”. La sentenza, pertanto, ha un significato chiaro ed univoco che non si può prestare ad alcuna interpretazione. Abramo e Tallini si convincano che il precedente risultato elettorale, correttamente annullato dal TAR, è stato il frutto di un procedimento chiaramente inficiato e viziato e tanto è stato statuito da un Tribunale della Repubblica Italiana. La diffusione, da parte del duo Abrtamo/Tallini, di tesi che confliggono nettamente con la decisione del TAR, non tiene più, ed allora, il tandem smetta di rifilare agli elettori notizie artefatte e prenda atto che gli elettori non sono oggetti da utilizzare a loro modo e consumo per fini elettorali ma teste che pensano che leggono e che capiscono le sentenze e gli artifizi svolti per alterare il procedimento elettorale.

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